Art. 3.
(Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione elettorale regionale e di definizione degli organi di governo regionali).

      1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «con l'Unione europea delle Regioni» sono inserite le seguenti: «; legislazione elettorale regionale e definizione degli organi di governo regionali».